Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
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Denominazione | La procedura notificatoria prevista dagli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139 c.p.c.). | Numero Procedimento | 124 |
Classificazione | Amministrazione | Tipo | Istanza di parte |
Descrizione breve | L'art. 139 c.p.c. dispone che, quando non sia possibile eseguire la notifica in mani proprie (art. 138 c.p.c.), la stessa è fatta al destinatario nel Comune di residenza (dove ha l'abitazione o dimora abituale) o, se ignoto, nel Comune di dimora (dove ha la residenza occasionale) e, se anche questo è ignoto, nel Comune di domicilio (dove ha la sede principale degli affari o interessi). Il predetto ordine (Comune di residenza, Comune di dimora, Comune di domicilio )riveste carattere tassativo e inderogabile, non facoltativo o alternativo e pertanto la notifica deve essere fatta innanzitutto nel Comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 139 c.p.c. Per eseguire questo procedimento notificatorio il Messo comunale deve quindi accertare, anche mediante ricerche anagrafiche e con notizie raccolte sul posto, che il destinatario sia residente nel Comune. Le risultanze anagrafiche hanno mero valore presuntivo, in quanto prevale la residenza che di fatto risulta come abituale dimora del destinatario. Quando la residenza è nota, il messo deve eseguirla in detto luogo e non è tenuto a ricercare una diversa dimora in cui di fatto il destinatario possa trovarsi al tempo della notificazione. Nel caso in cui il destinatario non venga trovato in uno dei luoghi anzidetti per irreperibilità temporanea (casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio), il messo effettua la notifica consegnando copia dell'atto ad una persona di famiglia od addetto alla casa, all'ufficio od azienda, purché non minore di 14 anni o palesemente incapace. In mancanza di tali persone, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. In quest'ultimo caso, il portiere o il vicino di casa devono sottoscrivere ricevuta dell'avvenuta consegna (per cui se questi sono analfabeti o si rifiutano di firmare la notifica non potrà essere effettuata) e il M |
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Settore Competente | Settore affari Generali - Finanziari | Servizio Competente | Servizio Attvità Istituzionali Gabinetto del Sindaco |
Responsabile Procedimento | Sig.ra Maria Stella Petrelli | Recapiti |
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Dirigente Responsabile adozione provvedimento finale | Dott. Luigi Panunzio | Recapiti |
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Dirigente con poteri sostitutivi | Dott. Domenico Pignataro | ||
Termine di conclusione | Entro 45 gg. dal ricevimento della richiesta di notifica, fatti salvi i termini perentori indicati e | ||
Azioni |
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Normativa | Art. 139 c.p.c. giorni | ||
Annotazioni |