Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente |
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Denominazione | La procedura notificatoria prevista dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e ss.mm.ii. - Atti dell'Amministrazione finanziaria. | Numero Procedimento | 131 |
Classificazione | Amministrazione | Tipo | Istanza di parte |
Descrizione breve | La procedura notificatoria degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è contenuta nell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973. Detto articolo dispone che la notificazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e ss. del c.p.c. con le seguenti modifiche: 1) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte; 2) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; 3) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata; 4) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; 5) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 6) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. si affigge nell'Albo Pretorio del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; 7) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. Per gli atti dell'amministrazione finanziaria, nel caso risultino sconosciuti l'abitazione, l'ufficio o azienda del contribuente, non può essere applicato l'art. 143 c.p.c. In quest'ultimo caso si applica la procedura di cui al suddetto punto 6). Diversamente, per la notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., chi esegue la notifica deve aver individuato l'abitazione o l'ufficio o l'azienda del destinatario dell'atto, e solo dopo che siano risultati vani tutti i tentativi prescritti dalla legge per effettuare la notifica si procederà tramite il deposito dell'atto nella casa comunale e all'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno. |
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Settore Competente | Settore affari Generali - Finanziari | Servizio Competente | Servizio Attvità Istituzionali Gabinetto del Sindaco |
Responsabile Procedimento | Sig.ra Maria Stella Petrelli | Recapiti |
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Dirigente Responsabile adozione provvedimento finale | Dott. Luigi Panunzio | Recapiti |
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Dirigente con poteri sostitutivi | Dott. Domenico Pignataro | ||
Termine di conclusione | Entro 45 gg. dal ricevimento della richiesta di notifica, fatti salvi i termini perentori indicati e | ||
Azioni |
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Normativa | Art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e ss.mm.ii. Art. 58 e 59 del d.P.R. n. 600/1973 e ss.mm.ii. (per la normazione sul domicilio fiscale) giorni |
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Annotazioni | |||
Allegati |