Amministrazione Trasparente

Denominazione Congedo per malattia del figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni Numero Procedimento 33
Classificazione Amministrazione Tipo Istanza di parte
Descrizione breve Ad entrambi i genitori, in caso di malattia di figli in età compresa fra i 3 e gli 8 anni, è consentito astenersi dal lavoro, sempre in modo alternativo, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun figlio. Tale permesso senza assegni è utile ai fini dell'anzianità di servizio. Per le assenze relative a tale periodo, il dipendente ha diritto ad una copertura contributiva ridotta, così come previsto per l'astensione facoltativa, calcolata attribuendo come valore retributivo il 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento. Tutte le assenze per malattia del figlio sono computate nell'anzianità di servizio e, ad eccezione dei periodi nei quali è corrisposta l'intera retribuzione, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Settore Competente Settore affari Generali - Finanziari Servizio Competente Servizio Gestione Risorse Umane
Responsabile Procedimento Dott.ssa Anna Rosa Bisceglie Recapiti
  • protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
  • 080.462.82.29
Dirigente Responsabile adozione provvedimento finale Dott. Luigi Panunzio Recapiti
  • protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
  • 0804628223
Dirigente con poteri sostitutivi Dott. Domenico Pignataro
Termine di conclusione 3 giorni
Azioni
  • 1 Richiesta da parte del dipendente a fruire del congedo per malattia del figlio ed invio a mezzo pec al Dirigente del proprio Settore.
  • 2 Invio a mezzo e-mail al protocollo dell'Ente per acquisizione numerazione con allegato il certificato medico del minore.
  • 3 Ricezione della domanda da parte del Servizio del Personale.
  • 4 Verifica del diritto da parte del Servizio del Personale e conseguente registrazione nel sistema informatico.
Normativa Art.47, comma 2, D.lgs 26/3/01 n.151. giorni
Annotazioni La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero, debitamente documentato, interrompe, a richiesta, l'eventuale fruizione delle ferie in godimento da parte del genitore.
Allegati