Denominazione |
Congedo Parentale |
Numero Procedimento |
34 |
Classificazione |
Amministrazione |
Tipo |
Istanza di parte |
Descrizione breve |
Diritto, riconosciuto ad entrambi i genitori, di astenersi dal lavoro (ex astensione facoltativa) previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n°151/2001. Durante i primi otto anni di vita di ciascun bambino i genitori possono astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, di 10 mesi elevabili ad 11 nel caso che il padre, dopo essersi astenuto dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, anche frazionati, intenda fruire di ulteriori periodi. Fermo restando il limite complessivo suddetto, il diritto al congedo compete ad entrambi i genitori con i seguenti limiti individuali: - la madre non può comunque superare i 6 mesi di astensione; - per il padre il limite è elevato a 7 mesi solo se la madre non supera i 4 mesi. Nel caso ci sia un solo genitore, il limite previsto è pari a 10 mesi utilizzabili comunque entro l'8° anno di età del bambino. I suddetti limiti sono raddoppiati in caso di parto gemellare. I due genitori possono utilizzare il congedo anche contemporaneamente ed il padre lo può utilizzare anche durante il periodo di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la stessa beneficia dei riposi orari per allattamento previsti dall'art. 39 del D.Lgs. 151/2001. Il diritto a fruire del congedo in esame compete al padre nel limite stabilito (7 mesi) anche se la madre ne sia esclusa. I periodi di astensione, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche in caso di fruizione frazionata, laddove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dall'effettivo ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. Al riguardo si precisa che il lavoratore è tenuto a rientrare concretamente sul posto di lavoro e quindi il congedo ordinario o altra legittima forma di assenza non costituiscono "effettivo ritorno al lavoro". |
Settore Competente |
Settore affari Generali - Finanziari |
Servizio Competente |
Servizio Gestione Risorse Umane |
Responsabile Procedimento |
Dott.ssa Anna Rosa Bisceglie |
Recapiti |
- protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
- 080.462.82.29
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Dirigente Responsabile adozione provvedimento finale |
Dott. Luigi Panunzio |
Recapiti |
- protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
- 0804628223
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Dirigente con poteri sostitutivi |
Dott. Domenico Pignataro |
Termine di conclusione |
30 giorni |
Azioni |
- 1 Compilazione domanda da parte del dipendente con acquisizione visto del Dirigente del Settore competente.
- 2 Invio a mezzo e-mail al protocollo dell'Ente per acquisizione numerazione.
- 3 Ricezione della domanda da parte del Servizio del Personale.
- 4 Verifica del diritto da parte del Servizio del Personale e redazione di determinazione dirigenziale.
- 5
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Normativa |
Decreto Legislativo n.151/01 artt.32 e 34. CCNL art.17 c. 5, 6, 7 e 9. giorni |
Annotazioni |
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Allegati |
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