Amministrazione Trasparente

Denominazione ISCRIZIONE ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI Numero Procedimento 260
Classificazione Cittadino Tipo Istanza di parte
Descrizione breve I Giudici Popolari sono cittadini che vengono chiamati nelle Corti d'Assise e nelle Corte d'Assise d'Appello per affiancare i magistrati nelle udienze, partecipando alle decisioni contenute nelle sentenze. Presso l'Ufficio Elettorale vengono aggiornati (ogni biennio negli anni dispari) gli elenchi dei Giudici di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello. Requisiti per l'iscrizione all'albo : cittadinanza italiana-iscrizione nelle liste elettorali -età compresa tra i 30 e i 65 anni-essere in possesso dei diritti civili e politici -essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per la Corte di Assise- essere in possesso del diploma di scuola media superiore per la Corte di Assise di Appello .
Settore Competente Settore affari Generali - Finanziari Servizio Competente Servizio Demografico Elettorale
Responsabile Procedimento Sig.ra Alba Romano Recapiti
  • protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
  • 080.462.82.52
Dirigente Responsabile adozione provvedimento finale Dott. Luigi Panunzio Recapiti
  • protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
  • 0804628223
Dirigente con poteri sostitutivi Dott. Domenico Pignataro
Termine di conclusione I termini sono condizionati dalla ricezione degli elenchi approvati dal Presidente del Tribunale di
Azioni
  • 1 Affissione manifesto nel mese di aprile degli anni dispari
  • 2 Ricezione domande dal 01/04/ al 31/07 di ogni anno dispari
  • 3 Aggiornamento elenchi con cancellazioni ed iscrizioni
  • 4 Approvazione verbali della Commissione Elettorale Comunale
  • 5 Trasmissione verbali al Tribunale di Bari – Ricezione verbali approvati
  • 6
Normativa LEGGE 10 APRILE 1951 N.287 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI giorni
Annotazioni L'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari rimane valida fino a quando l'iscritto non emigri in altro comune, deceda, perda la capacità elettorale o raggiunga i limiti d'età previsti dalla legge.