Denominazione |
Congedo per malattia del figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni |
Numero Procedimento |
33 |
Classificazione |
Amministrazione |
Tipo |
Istanza di parte |
Descrizione breve |
Ad entrambi i genitori, in caso di malattia di figli in età compresa fra i 3 e gli 8 anni, è consentito astenersi dal lavoro, sempre in modo alternativo, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun figlio. Tale permesso senza assegni è utile ai fini dell'anzianità di servizio. Per le assenze relative a tale periodo, il dipendente ha diritto ad una copertura contributiva ridotta, così come previsto per l'astensione facoltativa, calcolata attribuendo come valore retributivo il 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento. Tutte le assenze per malattia del figlio sono computate nell'anzianità di servizio e, ad eccezione dei periodi nei quali è corrisposta l'intera retribuzione, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità. |
Settore Competente |
Settore affari Generali - Finanziari |
Servizio Competente |
Servizio Gestione Risorse Umane |
Responsabile Procedimento |
Dott.ssa Anna Rosa Bisceglie |
Recapiti |
- protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
- 080.462.82.29
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Dirigente Responsabile adozione provvedimento finale |
Dott. Luigi Panunzio |
Recapiti |
- protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
- 0804628223
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Dirigente con poteri sostitutivi |
Dott. Domenico Pignataro |
Termine di conclusione |
3 giorni |
Azioni |
- 1 Richiesta da parte del dipendente a fruire del congedo per malattia del figlio ed invio a mezzo pec al Dirigente del proprio Settore.
- 2 Invio a mezzo e-mail al protocollo dell'Ente per acquisizione numerazione con allegato il certificato medico del minore.
- 3 Ricezione della domanda da parte del Servizio del Personale.
- 4 Verifica del diritto da parte del Servizio del Personale e conseguente registrazione nel sistema informatico.
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Normativa |
Art.47, comma 2, D.lgs 26/3/01 n.151. giorni |
Annotazioni |
La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero, debitamente documentato, interrompe, a richiesta, l'eventuale fruizione delle ferie in godimento da parte del genitore.
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Allegati |
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